Secondo l'art. 3 della Legge 266/91 le organizzazioni di volontariato devono avvalersi in modo determinante e prevalente delle prestazioni dei propri aderenti. Si deve tenere presente quindi che, almeno per le organizzazioni di volontariato, esiste una relazione quantitativa e qualitativa tra il numero ed il profilo degli aderenti ed i lavoratori subordinati ed autonomi che collaborano nell'ambito dell'organizzazione stessa, ad esempio nelle attività di formazione e aggiornamento dei volontari, coordinamento di iniziative particolari, coordinamento dell'attività dei volontari, supporto ai progetti, consulenze specialistiche, attività amministrative connesse con la gestione ordinaria dell'organizzazione, ecc....
Se l'utilizzo di personale retribuito avviene per attività non occasionali e necessarie al regolare funzionamento dell'organizzazione, è bene tenere presente che tali figure dovranno con tutta probabilità essere assunte in qualità di lavoratori subordinati oppure impiegate in base alle nuove forme di lavoro introdotte dalla "Riforma Biagi". La tipologia di contratto che si andrà a stipulare con il soggetto che effettua prestazioni di lavoro retribuite deve essere attentamente valutata.
E' bene sapere che l'Associazione sottostà a tutti gli adempimenti propri di un qualsiasi datore di lavoro. Dal momento dell'assunzione del primo lavoratore dipendente scaturiscono per il datore di lavoro alcuni obblighi, tra cui quelli previdenziali ed assicurativi nei confronti di Inps ed Inail. Sono anche obbligatori i libri matricola, presenze, paga e il registro infortuni.
I rapporti di lavoro a progetto devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato. Sono necessari, fra gli altri: l'indicazione della durata della prestazione, l'indicazione del progetto, il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, le forme di coordinamento del lavoratore al committente sull'esecuzione della prestazione lavorativa, il compenso.
Ai fini fiscali si tratta di redditi assimilati al lavoro dipendente. Ai fini previdenziali c'è l'assoggettamento al contributo Inps gestione separata.
Le cosiddette Mini Co.co.co. sono assoggettate agli stessi obblighi del lavoro a progetto, tuttavia non necessitano del progetto e hanno limitazioni temporali ed economiche. Limite temporale: rapporto di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente. Limite economico: il compenso non può essere superiore a 5.000 euro.
Le prestazioni occasionali esistono ancora, anche se sono state introdotte delle limitazioni temporali ed economiche. I collaboratori occasionali dovrebbero poter svolgere la loro attività in modo autonomo e non essere vincolati dal committente; inoltre, devono svolgere attività di supporto al raggiungimento di obiettivi del committente e la loro attività va intesa non come strutturale all'intero ciclo produttivo. Una collaborazione viene definita occasionale quando hai il requisito della saltuaritetà. Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20% e non ha obbligo di effettuare versamenti previdenziali. Naturalmente il lavoratore dovrà pagare sui propri guadagni complessivi l'integrazione dell'aliquota Irpef. La legge 848 definisce occasionali tutti i rapporti di lavoro con lo stesso committente che, nell'anno solare, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni o che prevedono un compenso complessivo non superiore a 5000 euro. Ulteriori chiarimenti sono rimandati ai decreti attuativi della delega e alle circolari.
Per un maggiore approfondimento in materia di rapporti di lavoro, si rimanda :