spaceAgevolazioni e Contributi

 

Le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali (in Lombardia previsto dalla Legge Regionale 22/93) si considerano Onlus di diritto. La qualifica di Onlus consente di fruire integralmente anche delle agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 460/97, relativamente ad attività che non siano contrastanti con la normativa speciale della legge 266/91, mantenendo però in vigore eventuali agevolazioni specifiche di maggior favore di tale normativa. 

Invece, le associazioni in possesso dei requisiti di cui il D.Lgs. 460/97, si considerano Onlus di opzione, purché rispettino il Regolamento di procedura per l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus.

In ogni caso non possono essere Onlus: gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, le fondazioni bancarie, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro, le associazioni di categoria, gli enti non residenti in Italia.

Di contro, se un cittadino effettua una donazione ad una associazione, può detrarre la somma dalla dichiarazione dei redditi.

 

Procedura di iscrizione all'anagrafe delle Onlus

Sono interessati i soggetti di nuova costituzione e in generale le associazioni che, avendo i requisiti previsti dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97, intendono usufruire delle relative agevolazioni (c.d. Onlus di opzione). l seguenti modelli devono essere inviati (entro 30 giorni dalla costituzione, per i nuovi soggetti, o successivamente per i soggetti già costituiti e che comunque intendono usufruire della normativa Onlus) in plico senza busta raccomandato alla Direzione Regionale delle Entrate, unitamente ad una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.

- Modello Onlus DRE 
- Dichiarazione sostitutiva Onlus 

Da questa procedura sono esentate le Onlus di diritto. In base all'art. 10 del citato Decreto, le Onlus possono operare esclusivamente nei settori in esso indicati. Si ricorda che mentre alcuni settori sono considerati sempre di solidarietà sociale, altri settori, possono appartenere alla Onlus solo se rivolti prevalentemente a soggetti in condizioni di svantaggio psichico, fisico, economico o sociale. Attività istituzionali considerate sempre di solidarietà: Assistenza sociale e socio-sanitaria - Beneficenza - Tutela dell'arte - Tutela della natura - Ricerca scientifica - Promozione della cultura (se si ricevono contributi direttamente dallo Stato) Attività istituzionali che si considerano solidaristiche solo se svolte a favore di soggetti svantaggiati: Assistenza sanitaria - Istruzione - Formazione - Sport - Tutela dei diritti civili

 

Alcune agevolazioni valide per tutte le Onlus 

Deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali.

Le Organizzazioni di Volontariato (Onlus di diritto) iscritte agli omonimi registri regionali o provinciali e le Onlus di opzione possono dare l'opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio di imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti (Legge Onlus oppure Legge +Dai-Versi), a patto che siano soddisfatte determinate condizioni. In merito alla Legge Più Dai Meno Versi e alla sua applicabilità o meno da parte delle Onlus, consigliamo di leggere preliminarmente la dispensa preparata dal Cesvov in occasione del seminario"La legge sulle donazioni +Dai-Versi, una strada tracciata ma ancora da completare"Una volta determinato da parte della Onlus se può far applicare ai suoi donatori in alternativa la Legge +Dai-Versi e il Decreto Onlus o viceversa il solo Decreto Onlus, possono essere utili i seguenti documenti: Per le Onlus che possono far applicare l'alternatività fra Legge +Dai-Versi e Decreto Onlus:

- Informativa per i donatori

- Ricevuta di erogazioni liberali

Per i riferimenti normativi, vedi anche nella banca dati leggi e normative la circolare 39/E 2005. Per le Onlus che possono far applicare il solo Decreto Onlus:

-  Informativa per i donatori

-  Ricevuta di erogazioni liberali

Imposta di Registro: per gli atti di trasferimento della proprietà immobiliare e per quelli traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento effettuati nei confronti delle Onlus, il pagamento dell'imposta di Registro è previsto in misura fissa (€ 168), a condizione che sia espressamente dichiarata nell'atto costitutivo l'intenzione di utilizzare i beni direttamente per le proprie attività ed entro due anni dall'acquisto. L'imposta fissa di Registro (€ 168) si applica anche agli atti costitutivi e modificativi dello statuto delle Onlus.

Esenzione Irap e tassa automobilistica: l’art. 1, comma 7 della l.r. 27/2001 (finanziaria regionale per il 2002) prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2002 siano esentati dal pagamento dell’IRAP e della tassa automobilistica regionale i soggetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo 460/1997, concernente la disciplina tributaria applicabile agli enti non commerciali ed alle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale), e quindi per espressa previsione del comma 8 dell’art. 10, le cosiddette “ONLUS di diritto” ovvero le “Organizzazioni di Volontariato” alla legge n. 266/1991, iscritti nel Registro Generale Regionale del Volontariato di cui alla legge regionale n. 22/93. Attenzione: per poter usufruire di questa agevolazione è necessario inviare alla Regione Lombardia la documentazione allegata. 

- Modello agevolazioni Irap e Tassa automobilistica 

Esenzione imposta di bollo su conti correnti bancari e postali: si segnala che l’agevolazione prevista dall’articolo 17 D.Lgs. 460/97 relativa all’esenzione dall’imposta di bollo in modo assoluto implica per la Onlus anche l’esenzione dall’imposta di bollo sugli estratti conto trimestrali di conti correnti bancari e postali. Nella richiesta di esenzione al direttore di filiale sarà necessario consegnare copia dello statuto e della delibera di iscrizione al registro regionale del volontariato (se Organizzazione di Volontariato L. 266/91 e quindi Onlus di diritto)

- Richiesta di esenzione dall'imposta di bollo

Tasse sulle concessioni governative: è prevista l'esenzione totale dalle tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e provvedimenti riguardanti le Onlus.

Imposta sulle successioni e donazioni: è prevista l'esenzione totale dell'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle Onlus.

Tributi locali: è previsto che gli Enti Locali Territoriali (Comuni, Province, Regioni) possano deliberare, a beneficio delle Onlus, la riduzione o l'esenzione dai tributi di loro competenza.

Contributi per ambulanze e beni strumentali: in base al decreto 28 agosto 2001, n.388 “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, le Onlus possono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un contributo per l'acquisto di ambulanze e beni strumentali. La domanda di contributo ha cadenza annuale.

Imposta sugli intrattenimenti: è prevista l'esenzione totale dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività spettacolistiche svolte dalle Onlus, a condizione che: siano svolte occasionalmente, siano realizzate nell'ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia data comunicazione alla Siae territorialmente competente prima dell'inizio della manifestazione.

 

Per Ulteriori Dettagli sull'Argomento: 

Collana "Quaderni del Volontariato" n. 1: Le agevolazioni fiscali delle organizzazioni di volontariato- Anno 2004, ed. 2 a cura del Coordinamento regionale dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia

 

 

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