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spaceF.A.Q.

1) Come costituire un’associazione?

Per prima cosa è opportuno definire lo scopo che ci si prefigge distinguendo tra volontariato (prevale uno scopo di solidarietà sociale) e associazionismo (prevale invece uno scopo mutualistico): questa premessa è fondamentale per qualificare dal punto di vista giuridico l’attività dell’associazione e orientarsi quindi verso la costituzione di un’organizzazione di volontariato ovvero di un’associazione di promozione sociale.

Una volta definita la tipologia giuridica di realtà associativa che si andrà a costituire, ci si deve dotare di uno statuto conforme ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento e in seguito convocare un’assemblea dei soci fondatori con la quale approvare atto costitutivo e statuto.

I passaggi successivi prevedono l’attribuzione del codice fiscale presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente e la registrazione dei documenti costitutivi sempre presso l’Agenzia delle Entrate.

2) Qual è la disciplina dell’imposta di bollo per un’organizzazione di volontariato?

Ai sensi dell’art. 3 della Legge 266/91 sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richieste da un’ organizzazione di volontariato.

Sempre ai sensi dell’arti. 3 le organizzazioni di volontariato sono esenti anche dall’imposta di registro.

3) Un’organizzazione di volontariato deve avere un codice fiscale?

Quando l’associazione si costituisce deve darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate che rilascia un codice fiscale per il soggetto appena nato.

A titolo di esempio, il codice fiscale è indispensabile per:

  • acquistare beni con fattura;
  • intestare all'Associazione beni immobili;
  • stipulare contratti;
  • richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
  • erogare compensi;
  • versare ritenute d'acconto;
  • compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti.
4) Quante persone sono necessarie per costituire un’associazione?

Con la costituzione di un’associazione i soci stipulano fra di loro un contratto che come tale viene disciplinato dagli art. 1321 e seguenti del Codice Civile.

Ai sensi dell’art. 1321 “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”: per legge sarebbero quindi sufficienti due persone per costituire un’associazione, anche se per ovvi motivi la prassi ritiene necessaria la presenza di almeno tre soggetti.

5) Quale deve essere la forma dell'atto di costituzione di un’associazione?

L'atto costitutivo e lo statuto possono essere redatti in una delle seguenti forme:

  • atto pubblico se stipulati da un notaio (o da altro pubblico ufficiale autorizzato) con le debite formalità. L’atto costitutivo redatto sotto forma di atto pubblico e obbligatoria solo per le associazioni che intendono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
  • scrittura privata autenticata se stipulati dall’assemblea costituente che provvede poi successivamente a farli autenticare da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato.
  • scrittura privata registrata se redatti dall’assemblea che provvede poi a depositarli presso l’Ufficio del registro dell’agenzia delle entrate.
Ai fini dell'iscrizione nel Registro del Volontariato non è richiesta la forma pubblica essendo sufficiente una scrittura privata registrata.
6) Qual è la differenza tra registrazione degli atti e iscrizione ai registri?

Il concetto di registrazione fa riferimento alla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ufficio del registro dell’agenzia delle entrate, finalizzato ad attribuire data certa della sottoscrizione del contratto tra i soci.

L’iscrizione, invece, è successiva alla registrazione degli atti e riguarda l’inserimento dell’associazione nel Registro del Volontariato ovvero in quello dell’Associazionismo.

7) Cosa comporta l’iscrizione al Registro?

Per un’associazione di volontariato l’iscrizione al Registro è condizione necessaria per assumere la qualifica fiscale di ONLUS e beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legislazione speciale.

L’iscrizione è necessaria inoltre per stipulare convenzioni con gli enti pubblici e per partecipare ai bandi regionali per la realizzazione di progetti specifici. Infine, l’iscrizione al Registro offre agli interlocutori dell’associazione la garanzia del possesso dei requisiti di buon funzionamento e trasparenza dal punto di vista giuridico, amministrativo e contabile.

8) Cosa si intende per associazioni riconosciute?

Il riconoscimento giuridico è un procedimento di natura amministrativa che attribuisce personalità giuridica all’associazione. Si tratta di una distinzione importante perché la personalità giuridica garantisce autonomia patrimoniale perfetta all’associazione e quindi la presenza di un patrimonio a tutela dei terzi: i creditori non potranno in alcun modo aggredire il patrimonio personale dei soci ma si potranno rivalere solo sul patrimonio dell’associazione.

Diversa è la situazione per un associazione non riconosciuta che risponde invece delle obbligazioni sia con il patrimonio dell’associazione, sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione.

Si fa notare che, per quanto riguarda le associazioni che intendano chiedere il riconoscimento giuridico, le disposizioni attuative del codice civile richiedono per le stesse l'adozione dell'atto costitutivo e dello statuto per atto pubblico, cioè alla presenza di un notaio.

9) Un’organizzazione di volontariato può avere un utile nel suo bilancio?
La dicitura senza fini di lucro che caratterizza l’attività di volontariato non significa che l’associazione non possa avere degli utili (avanzi di gestione), bensì che questo avanzo di gestione debba essere reinvestito nelle attività dell’associazione e non ridistribuito fra i soci come avviene, invece, negli enti che perseguono una logica di profitto.
10) Un’organizzazione di volontariato può retribuire i propri volontari?

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo, personale e gratuito, incompatibile con qualsiasi forma di lavoro (subordinato e autonomo) ovvero che preveda una forma di contributo patrimoniale al volontario.

I volontari quindi non possono essere in alcun modo retribuiti, ma solo rimborsati per le spese effettivamente sostenute in relazione all’attività prestata ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione.

11) Un’organizzazione di volontariato può vendere oggetti di vario genere in occasione di mostre, feste o comunque raccolte pubbliche di fondi?

Affinché le raccolte pubbliche di fondi occasionali possano beneficiare del trattamento tributario di favore che prevede la decommercializzazione delle entrate derivanti da vendite, è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di iniziative occasionali;
  • le raccolte devono avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • i beni ceduti devono essere di modico valore;
  • le raccolte devono essere specificamente rendicontate.
12) Un’organizzazione di volontariato deve assicurare obbligatoriamente i propri volontari?

Secondo l’art. 4 della Legge 266/91 “Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”.

In particolare è obbligatorio:

  • assicurare i soci attivi;
  • comunicare all’assicurazione i nominativi e le variazioni (ingressi e cessazioni);
  • tenere il registro dei Volontari assicurati aggiornato.
E’ inoltre prevista la possibilità di stipulare polizze “in forma collettiva o in forma numerica” e, nel caso di convenzioni con gli enti pubblici, gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell’ente col quale è stipulata la convenzione stessa.
13) Quali organi devono essere sempre previsti dagli statuti di un’organizzazione di volontariato?

Le associazioni per funzionare, per gestire la loro organizzazione e per permettere ai soci di esprimere il proprio parere, sono dotate di organi interni: la prima distinzione è tra organi necessari che sono l’assemblea dei soci, il consiglio direttivo e il presidente, e organi eventuali che sono il collegio sindacale e il collegio dei probiviri.

Esistono poi figure tecniche (segretario, tesoriere, ecc) che hanno semplicemente compiti gestionali specifici.

Tutti gli organi per funzionare seguono determinate procedure, in particolare quelli collegiali vanno convocati e va tenuto un resoconto di quanto deliberato.

14) Quali sono i libri sociali che un’organizzazione di volontariato deve tenere?

Premesso che qualora l’associazione di volontariato persegua esclusivamente attività istituzionale non è imposta per legge alcuna forma di tenuta di contabilità né ai fini fiscali né ai fini civilistici, è opportuno che l’associazione adotti una contabilità che permetta di rilevare le operazioni effettuate durante l’esercizio per poter: - predisporre il bilancio o rendiconto; - informare gli associati e quando necessario i terzi sull’attività svolta; - assolvere eventuali obblighi fiscali. I libri ed i registri di uso comune sono:

  • Libro Soci: riporta tutto i dati dei i soci che possono interessare l’associazione (adesioni, rinnovi quote sociali, decadenza, ecc)
  • Libro verbale dell’Assemblea dei Soci: riporta le verbalizzazioni degli incontri dell’assemblea con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all’ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal segretario.
  • Libro verbale del Consiglio Direttivo: riporta le verbalizzazioni degli incontri del Consiglio Direttivo, con le discussioni effettuate e le decisioni prese su argomenti all’ordine del giorno.
Questi libri rappresentano la memoria storica delle attività svolte all’interno dell’associazione.
15) Un’organizzazione di volontariato che si avvale di lavoratori retribuiti ha degli adempimenti da rispettare?

L'Associazione rientra tra i soggetti che devono effettuare le ritenute e di conseguenza la dichiarazione annuale: non sono previsti esoneri o esenzioni dall'adempimento in questione. Quindi un’associazione, in qualità di sostituto di imposta, deve presentare una dichiarazione annuale anche ai fini previdenziali e assistenziali.

Ne consegue che l'Associazione che effettua nel periodo di imposta anche una sola ritenuta su prestazione occasionale, incorre nell'obbligo di presentazione della dichiarazione sul modello 770.

 

 

 

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