Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001 “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locale” ha disciplinato la materia delle lotterie, delle tombole e dei banchi di beneficenza che spesso vengono promossi dalle associazioni nel corso di eventi, manifestazioni e spettacoli per far fronte alle loro esigenze finanziarie.
Per lotteria si intende l'estrazione a sorte effettuata con la vendita di biglietti, staccati da registri a matrice, che corrispondono a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. L'ambito territoriale in cui è permessa la vendita dei biglietti è quello della provincia in cui ha sede l'associazione promotrice. L'ammontare massimo degli introiti effettuabili con l'emissione dei biglietti, contrassegnati da serie e numerazioni progressive, non deve superare € 51.645,69. I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili (esclusi quindi denaro, metalli preziosi in verghe, i titoli pubblici e privati, le carte di credito, i valori bancari). Rientrano nella categoria delle lotterie anche le cosiddette sottoscrizioni a premi cioè le “manifestazioni di sorte effettuate con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti a uno o più premi secondo l'ordine di estrazione (...) contrassegnati da serie o numerazioni progressive
Per tombola s'intende una manifestazione effettuata con l'utilizzo di cartelle con indicate una data quantità di numeri, compresi tra l'1 e il 90. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui si estrae la tombola e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da una serie e una numerazione progressiva. Non c'è limite nell'emissione delle cartelle (che devono avere serie e numerazione progressiva come riportato sulle fatture di acquisto rilasciate dallo stampatore), tuttavia il valore dei premi posti in palio non può superare complessivamente l'ammontare di € 12.911,42.
Per pesche o banchi di beneficenza s'intendono le manifestazioni a sorte effettuate con la vendita di biglietti senza matrice i quali danno diritto a un premio. Le pesche o banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune dove si effettua la manifestazione e il ricavato non ecceda la somma di € 51.645,69. I premi possono consistere solo in servizi e in beni mobili (esclusi quindi denaro, metalli preziosi in verghe, i titoli pubblici e privati, le carte di credito, i valori bancari). Inoltre è vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.
La Legge prevede che il rappresentante legale dell’associazione debba inviare una comunicazione scritta (almeno 30 giorni prima della data prevista per la vendita dei biglietti) al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui sarà effettuata l'estrazione. La comunicazione va anche inviata all'Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato competente per sede territoriale. Nella comunicazione deve essere indicata la motivazione per la quale si organizza la manifestazione e al Comune bisogna consegnare anche un rapporto circa lo svolgimento delle manifestazioni. Alla comunicazione va allegata:
per le lotterie un regolamento nel quale sono indicati: la quantità, la natura e il valore dei premi e la precisazione circa l'acquisto o la donazione del bene posto in palio; la quantità e il prezzo dei biglietti da vendersi; il luogo in cui sono esposti i premi; la data e il luogo fissati per l'estrazione; l'eventuale modalità d'estrazione; il termine per la consegna dei premi ai vincitori.
per letombole un regolamento dove indicare: le modalità di svolgimento della manifestazione con l'elenco dei premi offerti (con indicazione del valore degli stessi); il prezzo di ciascuna cartella; la documentazione comprovante l'avvenuto versamento della cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promossi, determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al valore nominale degli stessi. La cauzione è prestata in favore del comune nel cui territorio la tombola si estrae e ha scadenza non inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione, oltre che in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
per le pesche o banchi di beneficenza una comunicazione in cui l'associazione deve indicare il numero di biglietti che intende emettere, l'eventuale serie e il relativo prezzo.
L'estrazione della lotteria e della tombola sono pubbliche quindi le modalità con cui saranno svolte devono essere a conoscenza di tutti i cittadini dei comuni interessati all'evento. Nell'avviso al pubblico dovranno essere indicati il programma, le finalità, la serie e la numerazione dei biglietti o delle cartelle messe in vendita. Prima dell'estrazione un rappresentante dell'associazione dovrà ritirare tutti i biglietti della lotteria o le cartelle della tombola invenduti. L'estrazione dei biglietti della lotteria o della tombola deve essere effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco. Dovrà essere redatto un verbale dell'estrazione della lotteria o della tombola (vedi fac simile) da parte del responsabile dell'associazione: una copia del verbale dovrà essere inviata al Prefetto mentre un'altra dovrà essere consegnata all'incaricato del Sindaco presente all'estrazione. Per le tombole, entro 30 giorni dall'estrazione, l'associazione presenta al Sindaco la documentazione attestante l'avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Sindaco dispone l'immediato svincolo della cauzione. In caso di mancata consegna dei premi ai vincitori nel termine previsto, il Sindaco dispone l'incameramento della cauzione.
Per le pesche di beneficenza un responsabile dell'ente organizzatore deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazione redigendo un verbale di cui una copia sarà inviata al prefetto e una consegnata all'incaricato del Sindaco.
Trattamento fiscale
Sul complessivo valore dei premi acquistati e donati l’associazione deve effettuare una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 10%: questa imposta deve essere corrisposta all'Amministrazione Finanziaria a mezzo versamento da effettuarsi entro i primi 16 giorni del mese successivo alla manifestazione stessa, utilizzando il modello unico di versamento F24 e indicando nella sezione erario il codice tributo 1046 e l'anno di competenza.
Attività di intrattenimento o di spettacolo
Definire se un'attività rientri tra gli spettacoli oppure fra gli intrattenimenti ha importanza fondamentale in quanto, a seconda della collocazione nell'una o nell'altra categoria, si rende applicabile un differente regime tributario.
Il Decreto Legislativo n. 60 del 1999 definisce gli intrattenimenti come le attività caratterizzate dall'aspetto prevalentemente ludico e di puro di divertimento che implicano la partecipazione attiva del fruitore all'evento (come ad esempio le esecuzioni musicali con balli) e li sottopone all’imposta sugli intrattenimenti. Le attività spettacolistiche (assoggettate a IVA) hanno invece una connotazione culturale e implicano la partecipazione passiva all'evento da parte dello spettatore che assiste allo spettacolo.
È sempre necessario rispettare quanto previsto in termini di adempimenti SIAE sul diritto d'autore e, in taluni casi, anche sugli adempimenti ENPALS qualora vi sia retribuzione degli artisti coinvolti.
Vendita di bevande e di alimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi, la normativa vigente dispone che in occasione di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico che prevedono in modo temporaneo la somministrazione di alimenti e bevande, sia necessaria una comunicazione al Comune di inizio attività: i proventi che derivano da queste attività, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'associazione, non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi.
Per la somministrazione di cibi e bevande la Lombardia ha abolito il libretto sanitario e ha previsto per gli "operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione di alimenti e bevande" un’adeguata preparazione igienico sanitaria prima dell'inizio di ogni attività in cui si ha contatto con generi alimentari: questa preparazione avviene attraverso corsi di formazione (HACCP) e deve essere aggiornata con periodicità biennale.