Ogni associazione, nell'ambito dell'attuazione dei propri
scopi istituzionali, si trova a dover effettuare diverse
operazioni di carattere economico e patrimoniale.
Le
informazioni contabili sono una necessità
per poter programmare l'attività dell'associazione, sceglierla, controllarla e predisporne un
budget verosimile: un'attività gestionale, ancorchè senza
finalità di lucro, deve essere svolta secondo principi di
razionalità. Inoltre, la chiarezza e l'esaustività delle
informazioni contabili sono indispensabili perchè
l'associazione riesca a comunicare all'esterno tutti gli aspetti
quantitativi e qualitativi delle proprie attività.
In
base alla legge 266/91 le Organizzazioni di volontariato sono soggette all'obbligo
di redigere un bilancio d'esercizio "dal quale devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti" (art.
3). Relativamente alla forma e alla struttura di tale prospetto
la legge lascia piena libertà di forma. E' importante precisare
che le associazioni non hanno l'obbligo di seguire lo schema
contabile e il bilancio introdotto dalla IV direttiva CEE.
Comunque il bilancio, le scritture contabili e tutta la
documentazione vanno conservati per 10 anni ai fini civilistici. Qualora
un ente non commerciale esercitasse anche delle attività che si
configurano come commerciali, dovrà tenere (per tale settore di
attività) le scritture contabili obbligatorie previste: dal DPR
600/73 ai
fini delle imposte, dal DPR 633/72 ai fini dell'Iva, dalle norme
speciali in materia di rapporti di lavoro, ecc....
Libro
cassa e banca. Il libro cassa-banca ha lo scopo di
seguire quotidianamente il flusso di denaro in entrata e
in uscita dell'associazione e di determinare il saldo
giornaliero. Tale saldo dovrà trovare effettiva
corrispondenza con il denaro (contanti, assegni, ecc...)
posseduto dall'associazione. Il libro banca andrà
periodicamente riconciliato con l'estratto conto affinché
i saldi coincidano. La precisa tenuta del libro
cassa-banca è una buona base per costruire il bilancio di
fine anno.
Rendiconto
di un'organizzazione di volontariato. Il Cesvov ha
messo a punto uno strumento rivolto alle organizzazioni di
volontariato meno strutturate per la realizzazione del
loro rendiconto annuale; esso può offrire loro supporto
per l'adempimento degli obblighi contabili più semplici.
Rimborsi
spese ai volontari. La legge 266/91 dice che
l'attività di volontariato è "spontanea e
gratuita" e aggiunge che la qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di carattere
patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte. Ai
volontari non sono rimborsabili né le spese forfetarie
né quelle non documentate. Anche le spese sostenute dal
volontario per recarsi presso la sede dell'associazione
non sono rimborsabili. Tuttavia, qualora un volontario
sostenesse una spesa in nome e per conto
dell'associazione, preventivamente autorizzata, ha diritto
al rimborso presentando adeguata documentazione. Spetta
all'Associazione stabilire preventivamente i limiti e i
modi per i rimborsi spese, attraverso un
regolamento.