Il D.Lgs. n 106/09 (recante “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 8/08) ha introdotto alcune importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che riguardano anche gli enti del terzo settore, con particolare riferimento alle figure dei volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni.
Alla luce della normativa vigente, i volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito non sono più equiparati ai lavoratori che svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, ma sono invece assoggettati alle disposizioni previste per i lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul lavoro. La finalità essenziale di queste novità legislative è quella di migliorare le condizioni di sicurezza di lavoro per prevenire rischi e infortuni, evitando però di equiparare i volontari ai lavoratori dipendenti.
Per le cooperative sociali ex L. 381/1991 e le organizzazioni di volontariato della protezione civile (compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico ed i volontari dei vigili del fuoco) sarà, invece, emanato un decreto entro il 31/12/2010 per disciplinare in modo specifico l’applicazione del D.Lgs. 81/2008.
Principali obblighi e adempimenti previsti dal Decreto Sicurezza
Tipo di organizzazione
OdV e Ass senza lavoratori subordinati o equiparati
OdV e Ass con lavoratori subordinati o equiparati
Cooperative sociali e OdV della protezione civile
Fino a 10 lavoratori
Più di 10 lavoratori
Adempimento
Servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile
Non applicabile
Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994
Valutazione dei rischi
Finalizzata all’informazione dei volontari e alla definizione delle misure di tutela
Nomina del medico competente
Non applicabile
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Non applicabile
Documento sulla valutazione dei rischi
Non applicabile
Sostituibile con autocertificazione
Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008
Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 626/1994 – possibile una autocertificazione per attività fino a 10 addetti
Idoneità impianti, attrezzature, dispositivi di protezione, ecc
Applicabile
Naturalmente se un ente non profit si avvale di lavoratori subordinati o parasubordinati, è tenuto ad applicare tutte le previsioni del D.Lgs. 81/2008 in merito alla tutela dei lavoratori come se fosse una qualunque società o un altro ente con fini di lucro.
Qualora, invece, un’organizzazione di volontariato o un’associazione avesse al suo interno esclusivamente volontari, può individuare le modalità concrete di attuazione della tutela tramite accordi presi con i volontari stessi. Ogni associazione deve quindi fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l’associazione è altresì tenuta ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
In concreto un’associazione deve analizzare e valutare le proprie attività al fine di garantire almeno:
l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
l’esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite;
la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l’attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria);
la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.
Conclusioni
Nella evidente impossibilità di affrontare in maniera approfondita la questione, nella guida pubblicata in collaborazione con CSVnet si forniscono alcune importanti indicazioni per richiamare l'attenzione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni all'insieme della disciplina al fine di valutare la propria posizione.
E' chiaro però che, almeno nei casi di maggiore complessità dell'associazione o di attività in ambiti particolarmente a rischio (soccorso sanitario, protezione civile), occorrerà rivolgersi a strutture che svolgono tali attività in modo professionale.