Il D.Lgs. n 106/09 (recante "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 8/08) ha introdotto alcune importanti novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che riguardano anche gli enti del terzo settore, con particolare riferimento alle figure dei volontari delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni.
Alla luce della normativa vigente, i volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito non sono più equiparati ai lavoratori che svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, ma sono invece assoggettati alle disposizioni previste per i lavoratori autonomi in materia di sicurezza sul lavoro. La finalità essenziale di queste novità legislative è quella di migliorare le condizioni di sicurezza di lavoro per prevenire rischi e infortuni, evitando però di equiparare i volontari ai lavoratori dipendenti.
Inoltre, come peraltro previsto dallo stesso D.Lgs. 81/2008 (nella sua versione integrata e modificata dal D.Lgs. 106/2009) ad integrazione delle disposizioni legislative ivi contenute, il decreto 13 aprile 2011 ha definito le particolari modalità di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 per le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 e per le organizzazioni di volontariato della Protezione Civile (ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico e dei Vigili del Fuoco).
Principali obblighi e adempimenti previsti dal Decreto Sicurezza
Tipo di organizzazione
OdV non appartenenti alla protezione civile
OdV appartenenti alla protezione civile
Adempimento
Senza lavoratori subordinati o equiparati
Con lavoratori subordinati o equiparati
Senza lavoratori subordinati o equiparati
Con lavoratori subordinati o equiparati
Servizio di prevenzione e protezione e nomina del responsabile
Non applicabile
Applicabile
(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008)
Non applicabile
Applicabile
(secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D. 13/04/2011)
Valutazione dei rischi
Finalizzata alla informazione dei volontari ed alla definizione delle misure di tutela
Finalizzata alla definizione delle misure di tutela e della necessità della sorveglianza sanitaria
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Non applicabile
Non applicabile
Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente
Applicabile ai volontari come loro facoltà con oneri a proprio carico
Applicabile ai volontari secondo modalità da definirsi con successivo decreto
Documento sulla valutazione dei rischi
Non applicabile
Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con possibile autocertificazione valida sino al 30 giugno 2012 per OdV che occupano sino a 10 addetti)
Non applicabile
Applicabile secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con possibile autocertificazione valida sino al 30 giugno 2012 per OdV che occupano sino a 10 addetti)
Idoneità luoghi di lavoro, impianti, attrezzature…
Applicabile (seppur con parziali differenze a seconda del caso che siano presenti o meno lavoratori subordinati o equiparati)
Naturalmente se un ente non profit si avvale di lavoratori subordinati o parasubordinati, è tenuto ad applicare tutte le previsioni del D.Lgs. 81/2008 in merito alla tutela dei lavoratori come se fosse una qualunque società o un altro ente con fini di lucro.
Qualora, invece, un’organizzazione di volontariato o un’associazione avesse al suo interno esclusivamente volontari, può individuare le modalità concrete di attuazione della tutela tramite accordi presi con i volontari stessi. Ogni associazione deve quindi fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l’associazione è altresì tenuta ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
In concreto un’associazione deve analizzare e valutare le proprie attività al fine di garantire almeno:
l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
l’esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite;
la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l’attività comporti uno dei rischi per cui è prevista la sorveglianza sanitaria);
la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.
Conclusioni
Nella evidente impossibilità di affrontare in maniera approfondita la questione, nella guida pubblicata in collaborazione con CSVnet si forniscono alcune importanti indicazioni per richiamare l'attenzione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni all'insieme della disciplina al fine di valutare la propria posizione.
E' chiaro però che, almeno nei casi di maggiore complessità dell'associazione o di attività in ambiti particolarmente a rischio (soccorso sanitario, protezione civile), occorrerà rivolgersi a strutture che svolgono tali attività in modo professionale.